Guidare senza patente non è più reato, ma sono comunque previste pesanti sanzioni. Ecco quali sono le casistiche
Guidare senza patente può comportare sanzioni anche pesanti in caso di controllo: nonostante la digitalizzazione della maggior parte dei documenti, il Codice della Strada prevede che non ci si possa mettere alla guida se non con il proprio documento al seguito.
L’importo della sanzione varia molto a seconda della motivazione: in caso di semplice dimenticanza si parla di qualche decina di euro, ma se si guida senza mai aver preso la licenza di guida o con patente sospesa la multa può raggiungere le migliaia di euro. Scopri le casistiche più frequenti elencate qui di seguito.
Il nostro Codice della Strada prevede all’articolo 116 comma 1 l’obbligatorietà della patente di guida per poter condurre un veicolo su strade aperte. Il dettato normativo dispone che: “Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali”.
Dal 2016 la guida senza patente è stata depenalizzata ed in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine sarà applicata esclusivamente una sanzione amministrativa.
Le sanzioni per la guida senza patente sono invece disciplinate dall’articolo 180 comma 7 del Codice della strada ai sensi del quale: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173”.
E’ bene poi sottolineare che qualora ci si rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti si sarà soggetti ad una ulteriore multa con importi da 430 a 1.731 euro.
Malgrado la progressiva e recente dematerializzazione dei documenti, non è ancora lecito mostrare semplicemente una copia della patente, seppure sia autenticata o in versione digitale.
Come abbiamo visto, in caso di guida senza patente le forze dell’ordine provvederanno ad elevare una sanzione amministrativa ed inviteranno la persona interessata a recarsi in un giorno prestabilito presso il comando di polizia per fornire il documento richiesto.
Quest’ultimo adempimento non è però obbligatorio nel caso in cui, in assenza di impedimenti tecnici, le forze dell’ordine possano effettivamente consultare le banche dati e gli archivi pubblici al momento del controllo. In questo modo si accerterà immediatamente l’esistenza e la validità della patente.
Abbiamo sottolineato in precedenza come dal 2016 la guida senza patente sia stata depenalizzata ed adesso si incorre soltanto in una sanzione amministrativa. C’è da evidenziare, però, che in caso di recidiva si potrà essere sottoposti ad una misura penale.
Nell’ipotesi in cui si sia smarrita la patente di guida, il titolare del documento ha l’obbligo di presentarsi agli organi di Polizia entro 48 ore per sporgere la denuncia di smarrimento.
Oltre a questo, si dovrà fare richiesta di una nuova patente di guida e a quel punto l’ufficio fornirà all’automobilista un permesso di circolazione della durata di 90 giorni con il quale potrà continuare a guidare senza incorrere in sanzioni. Entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente.
Bisogna poi evidenziare l’ipotesi in cui si circoli senza patente non perché dimenticata, ma perché sospesa. In questo caso, qualora si venga fermati per un controllo, le multe sono decisamente salate e sono previste dall’art. 218 del Codice della Strada.
L’importo della multa varia da un minimo di 2.046 euro sino ad un massimo di ben 8.186 euro. A questa misura si somma poi la revoca della patente e il fermo amministrativo della vettura per 3 mesi. In caso di recidiva, il veicolo sarà confiscato.
Recentemente, la sentenza n. 1417/2021 della Corte di Cassazione ha equiparato la guida successiva al ritiro materiale della patente, seppur precedente alla sospensione formale, alla guida con patente sospesa. In entrambi i casi, quindi, si applica il comma 6 dell’art. 218 e le sanzioni appena descritte.
Meno grave è l’ipotesi prevista dal nostro Codice della Strada in caso di patente dimenticata: in questo caso, infatti, la sanzione amministrativa massima sarà pari a 173 euro, decisamente più abbordabile rispetto a quanto visto nel caso precedente.
Guidare un veicolo per cui non si è mai conseguita la corrispettiva patente è un fatto ben più grave, nonostante sia stato depenalizzato nel 2016 dall’art. 1 del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio.
Oggi, infatti, seppure la fattispecie configuri solamente un illecito amministrativo, la multa è decisamente salata: si va dai 5.000 ai 30.000 euro, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
La stessa sanzione si applica nel caso di patente revocata, quando al soggetto in questione sia già stato notificato l’atto, o nel caso in cui il conducente sia stato ritenuto permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale.
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